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Art. 1: DENOMINAZIONE NATURA SCOPI E SEDE.
L’associazione “ TIRO DINAMICO
SIENA” è una associazione sportiva che,
senza fini di lucro, riunisce ed
organizza le persone fisiche che esercitano la specialità del tiro. Essa
persegue fini sportivi e culturali partecipando con i propri associati alle gare
indette dall’associazione e da altre analoghe organizzazioni e provvedendo essa
stessa ad organizzare competizioni di tiro dinamico.
Ai fini del presente Statuto con
la parola “Tiro Dinamico” si intende anche “Tiro Rapido” ed attività di tiro
assimilate.
L’Associazione gode di autonomia
tecnica, organizzativa e di gestione nel rispetto delle direttive del Consiglio
Direttivo, in quanto non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano.
L’Associazione ha
sede in Località PIAN DEI MORI 275/8 SOVICILLE (SI) 0577/349095 (tel/fax).
L’attività di tiro è esercitata
presso i poligoni ed i campi di tiro autorizzati, nel pieno rispetto della
legislazione vigente.
Promuove l’attività agonistica
del tiro dinamico, curando la preparazione tecnica dei suoi iscritti attraverso
appositi corsi e può diffondere tramite stampa specializzata e proprie
pubblicazioni periodiche i programmi della propria attività sportiva ed
associativa.
Art.2: ATTIVITA’ SOCIALE
La associazione, per l’esercizio
delle attività di cui l’art.1, osserva tutte le disposizioni di legge ed in
particolare le norme di Pubblica Sicurezza.
L’ associazione, inoltre, osserva e fa osservare
dagli iscritti la norme del regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.
Art.3:
FINANZIAMENTO
L’associazione
provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi delle iscrizioni annuali
ed i contributi volontari degli associati e con le elargizioni pubbliche e
private, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.
Art.4: GLI ASSOCIATI
I membri della Associazione sono
così contraddistinti:
•
Soci Fondatori: quelli intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione;
rimarranno associati a vita ma potranno comunque uscirne a loro esclusivo
giudizio con l'invio di formali dimissioni.
• Soci a Vita: coloro che, per particolari meriti, vengono
proposti come tali dal Consiglio Direttivo che ne delibera l' accettazione nella
Associazione. Essi vengono assimilati come
prerogative statutarie ai soci fondatori, senza tuttavia poter partecipare alle
cariche elettive.
• Soci Individuali: coloro che, interessati agli scopi dell'Associazione, in
possesso dei necessari requisiti fisici e morali, rivolgono espressa richiesta
al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione.
• Soci Sostenitori: sono coloro che per ragioni affettive o di affinità
culturale, partecipano alla vita associativa, pur non prendendo parte ad
attività di tiro.
Il Consiglio Direttivo ne valuta la richiesta e ne delibera l'eventuale
inserimento nei ruoli dell'Associazione.
I soci sostenitori non hanno diritto al voto in assemblea anche se in regola con
le quote sociali, in quanto semplici fruitori di parte dell'attività e non
partecipi alla vita amministrativa.
Art.5:
ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE
Possono essere iscritti alla
associazione i cittadini italiani e della Comunità Europea che abbiano
compiuto il 18° anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti fisici,
morali e giuridici.
L’iscrizione è decisa in modo
insindacabile dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su domanda degli
aspiranti.
Art.6:
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla associazione
possono essere accolte dal Consiglio Direttivo qualora gli aspiranti esibiscono
i seguenti documenti:
-
Certificato o documento da cui
risulti la cittadinanza e l’età.
-
Porto d’armi per
pistola, per fucile uso caccia, per fucile uso tiro a volo, carta di trasporto
armi( ex art.76 del TULPS, L. 85/1986), che sia in corso di validità.
-
Decreto di guardia giurata.
-
Documento che
dimostri la posizione di stato per gli appartenenti all’arma dei Carabinieri,
alla Guardia di Finanza e agli Agenti della Polizia di Stato e Penitenziaria e
degli altri Corpi Armati e di Polizia che sono autorizzati a portare armi senza
licenza a norma dell’art. 73 del regolamento per l’attuazione del testo unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza.
-
Documento che
dimostri l’appartenenza alle Forze Armate dello Stato, limitatamente agli
ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ausiliario.
-
Per i soci
sostenitori non è richiesta alcuna documentazione.
Art.7:
DOVERE DEGLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla
associazione, l’iscritto, si obbliga a:
-
osservare le norme
del presente Statuto, nonché ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio
Direttivo della Associazione
-
osservare il
regolamento di poligono
-
pagare
la quota annua dell’iscrizione all’ Associazione, il cui ammontare è fissato
ogni anno dal Consiglio Direttivo.
-
accettare
le decisioni dell’associazione e dei suoi organi in ogni vertenza di carattere
tecnico/sportivo e disciplinare attinente all’attività di tiro dinamico
-
l’iscritto
relativamente all’attività del tiro dinamico che si ritenga leso nei suoi
diritti può ricorrere all’arbitrato di cui al successivo articolo 26
Art.8:
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell’associazione:
Art.10:
L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
E’
convocata dal Presidente dell’Associazione in sessione ordinaria almeno
una volta l’anno per:
-
stabilire
le direttive generali ed organizzative dell’attività sociale
-
approvare
e modificare il regolamento di attuazione allo statuto
-
discutere
e deliberare sulla relazione tecnica-morale-finanziaria della gestione
sociale
-
deliberare
su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno
L’assemblea
è convocata a mezzo avviso affisso nella sede sociale o nel poligono ove
si svolgerà l’attività sociale ialmeno 15 giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo,la data,l’ora ed il
relativo ordine del giorno.
Hanno
diritto a partecipare all’assemblea tutti gli iscritti alla associazione
in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente
la metà più uno del totale degli iscritti.
Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea si intende regolarmente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti
presenti.
Le
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto da effettuarsi
qualora l’Assemblea lo deliberi preventivamente mediante alzata di mano.
L’assemblea degli iscritti può essere convocata in sessione straordinaria,
su delibera del Consiglio Direttivo della Associazione per modifiche alle
norme del presente Statuto o per gravi circostanze o su richiesta scritta
motivata di almeno la metà degli iscritti aventi diritto a voto e quindi
in regola con il versamento delle quote associative annuali.
Anche
l’assemblea straordinaria viene convocata , è valida e delibera con la
modalità previste nei precedenti paragrafi per l’assemblea ordinaria.
L’assemblea degli iscritti viene convocata in sessione elettorale, per il
rinnovo delle cariche sociali entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza
del mandato dei consiglieri stessi.
L’assemblea elettorale è validamente costituita in prima convocazione se è
presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione
quando è presente un terzo più uno degli aventi diritto e delibera sempre
a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione che si avvale
per le funzioni di Segretario del Segretario della associazione stessa.
Dei lavori
dell’assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Ciascun
socio individuale iscritto alla Associazione e che sia iscritto
continuativamente all’Associazione da almeno otto mesi ha diritto ad un
voto.
I soci
fondatori hanno diritto a 2 voti
Non sono
ammesse deleghe.
Art.11:
CANDIDATURE E CARICHE ELETTIVE
I
requisiti per rivestire le cariche
sociali sono:
-
essere
cittadini italiani o della Comunità Europea maggiorenni
-
godere di
diritti civili e politici
-
essere
iscritti alla associazione per un periodo ininterrotto di almeno 2 anni
-
essere in
possesso di buoni requisiti morali: cioè no aver mai riportato condanne
penali per delitto doloso
Art.12:
VOTAZIONI
L’elettore,
per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona e nel
suo diritto al voto.
Le
votazioni per le elezioni di cariche sociali avvengono con scheda segreta.
Lo spoglio
delle schede avviene in modo che possano assistervi tutti gli associati.
Sono
dichiarate nulle le schede non fornite dal seggio e quelle che presentano
segni atti a far riconoscere l’elettore che le ha votate.
Le schede
che riportano un numero di candidati superiore a quello da eleggere o che
riportano nomi di persone non leggibili, sono anch’esse dichiarate nulle.
Il
conteggio dei voti determina la graduatoria; i primi dieci vengono
proclamati consiglieri e firmano per accettazione della carica.
Art.
13: IL PRESIDENTE
I
consiglieri neo eletti si riuniscono per eleggere tra di loro il
presidente.
Il
presidente ha la rappresentanza legale della Associazione ed è
responsabile del suo funzionamento nei confronti degli iscritti ed ha la
firma degli atti sociali; convoca l’assemblea degli iscritti; convoca il
Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni; decide su provvedimenti
aventi carattere d’urgenza, con l’obbligo, però, di sottoporli a convalida
nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
Dispone
indagini ed inchieste su eventuali mancanze disciplinari dei singoli
iscritti e provvede alle procedure previste.
In caso di
assenza, il Presidente può delegare tutte le sue funzioni ad un
consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.
In caso di
dimissioni del Presidente, egli stesso comunica la propria motivata
decisione, per iscritto, al Consiglio Direttivo della Associazione il
quale ne prende atto. Il Consiglieri più anziano convoca immediatamente il
Consiglio per provvedere alla elezione del nuovo Presidente e
temporaneamente svolge le funzioni del Presidente.
Se le
dimissioni del Presidente si riferiscono anche alla carica di consigliere,
il Consiglio Direttivo invita a far parte del consiglio il primo dei
candidati che nella graduatoria elettorale seguiva con il maggior numero
di voti.
Art.
14: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo dura in carica dieci anni ed è composto da dieci
consiglieri, eletti tra gli iscritti alla Associazione da almeno due anni,
tra cui il Presidente, eletto con le modalità previste dall’art. 13.
Il
consiglio viene convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno con
preavviso di dieci giorni. La convocazione deve indicare la data, il luogo
e l’ora della riunione.
Può essere
convocato anche su richiesta motivata di tre dei suoi componenti.
Per la
validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la metà più
uno dei suoi membri.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei presenti. Non sono
ammesse presenze per delega. I verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
In
particolare il CD provvede a:
-
nominare i
revisori dei conti
-
nominare
il coordinatore delle attività sportive
-
nominare
il coordinatore dei Responsabili del Poligono
-
organizzare l’attività associativa
-
stabilire
il programma dell’anno.
-
Indire
l’assemblea degli iscritti una volta l’anno
-
convocare
l’assemblea elettorale, entro 30 gg dalla scadenza del mandato dei
consiglieri stessi
-
approvare
i conti consuntivi e preventivi del bilancio
-
deliberare
l’ammissione nella associazione dei richiedenti aspiranti
-
adottare
eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti per lievi
mancanze che comportano il rimprovero verbale o scritto e la sospensione
da ogni attività associativa fino ad un mese.
-
nel caso
di dimissioni o indisponibilità di uno o più consiglieri, subentrano in
carica coloro che nella graduatoria delle elezioni seguivano con
maggiore numero di voti.
-
le
dimissioni contemporanee di tutti i consiglieri, comportano la decadenza
dell’intero Consiglio Direttivo, compreso il presidente.
-
il membro
del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa
per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate o che nel
corso del suo mandato partecipa all’attività sociale in modo
discontinuo, può essere proposto per la sostituzione.
Art.15:
REVISORI DEI CONTI
-
Vengono
nominati dal Consiglio Direttivo e scelti due tra i consiglieri e uno
tra i soci, ritenuti esperti in materia amministrativa- contabile.
-
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma solo i Consiglieri
hanno diritto al voto.
-
Durano in
carica dieci anni come il Consiglio Direttivo che li nomina.
I loro
compiti sono:
Per
provvedere a ciò:
-
hanno
facoltà di esaminare libri, registri e atti e di effettuare verifiche
amministrative e di cassa.
-
Alla
fine di ogni anno presentano per iscritto al Consiglio Direttivo la
relazione sulla gestione dell’esercizio terminato.
Art. 16:
COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Viene
nominato dal Consiglio Direttivo per cinque anni , coordina le attività
sportive e così gare e manifestazioni.
Art.17:
COORDINATORE DEI RESPONSABILI DEL POLIGONO
Viene
nominato dal Consiglio Direttivo per cinque anni , coordina i responsabili
del Poligono e verifica l’applicazione del regolamento.
Art.18:
TESSERAMENTO
La
quota di iscrizione alla associazione è stabilita ogni anno dal Consiglio
Direttivo.
Art.20:
ATTIVITA’ DI TIRO DELLA ASSOCIAZIONE
L’attività
di tiro dinamico, compiuta mediante lezioni, allenamenti o gare, deve
essere svolta secondo le norme in vigore nell’Associazione e con
l’osservanza di ogni altra disposizione di legge.
L’attività
di tiro deve essere coperta da assicurazione per danni a terzi provocati
all’interno e all’esterno del poligono o campo di tiro.
L’assicurazione deve garantire la Associazione da ogni responsabilità
civile per danni conseguenti ad incidenti di tiro verificatesi nel
poligono, per danni arrecati a terzi, compresi gli iscritti alla
associazione stessa, ai tiratori, agli spettatori ed al personale di
servizio, sia all’esterno che nelle immediate vicinanze di esso.
Art.21:
DIREZIONE DI TIRO
L’attività
di tiro deve essere sempre svolta sotto la direzione di un responsabile
del Poligono.
Gli
istruttori ed i responsabili del Poligono devono essere autorizzati dal
Consiglio Direttivo.
Art.22:
SANZIONI DISCIPLINARI
Il
Presidente o il Consiglio Direttivo della Associazione dispongono gli
accertamenti per verificare le mancanze disciplinari formulate a carico di
un associato indiziato.
Quando
l’accertamento risulti sfavorevole all’iscritto, il Consiglio Direttivo
adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza, oppure, nei casi di
maggiore gravità, rimette gli atti agli organi di P.S. competenti.
Sono di
competenza del Consiglio Direttivo della Associazione le seguenti
sanzioni:
-
il
rimprovero verbale, per
trasgressioni e atti di indisciplina lievi verso i dirigenti
nell’esercizio delle loro attribuzione.
-
il
rimprovero scritto, per attività svolta in contrasto con gli interessi
associativi.
-
la
sospensione da ogni
attività svolta fino ad un mese, per trasgressioni alle norme del
presente Statuto o del regolamento, per atti di indisciplina o per
contegno sportivo scorretto.
-
espulsione per gravi
motivi (maneggio indiscriminato delle armi, reiterate trasgressioni di
cui al punto 3 che precede).
I
provvedimenti disciplinari debbono essere adottati mediante contestazione
scritta all’interessato, al quale dovrà essere fissato un termine di venti
giorni per le controdeduzioni.
Art.
23: RICORSI
Avverso
le sanzioni inflitte dalla associazione, è ammesso il ricorso al Consiglio
Direttivo entro venti giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il ricorso
non comporta la sospensione del provvedimento in atto.
Art. 24:
GESTIONE AMMINISTRATIVA
La
Associazione provvede alle spese di esercizio:
-
con le
quote annuali dei propri iscritti.
-
con i
proventi dei corsi e delle lezioni di tiro.
-
con i
finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati.
-
con ogni
altro provento di legittima origine.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Il
bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dal Consiglio
Direttivo della associazione e discussi nella relazione di gestione
presentata all’assemblea degli iscritti.
Gli ordini
di riscossione e i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente e dal
Segretario e sono conservati assieme ai documenti giustificativi presso la
associazione, a disposizione per eventuali verifiche e controlli.
E’
stabilita dal Consiglio Direttivo una cifra massima, utilizzabile dal
presidente, senza riunire il Consiglio Direttivo, per fare fronte alle
minute spese.
Art.
25: LA SEGRETERIA
Per lo
svolgimento dei compiti di segreteria, nonché per gli altri compiti
previsti nel presente statuto il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi
membri un segretario e puà avvalersi di altra persona idonea al lavoro di
ufficio, stabilendone il compenso.
E’
stabilita dal Consiglio Direttivo una cifra da anticipare alla segreteria
per le minute spese.
Tutte le
cariche elettive sono gratuite; possono solo essere rimborsate le spese
vive sostenute dai singoli per lo svolgimento del proprio mandato.
Art.26:
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutti gli
iscritti sono obbligati a rispettare i provvedimenti adottati dal
Consiglio Direttivo della Associazione, i quali hanno piena e definitiva
efficacia per le persone iscritte alla Associazione stessa. Gli iscritti
si impegnano, pertanto, ad accettare le decisioni di carattere tecnico e
disciplinare emanate dal Consiglio Direttivo.
Qualora
tuttavia l’iscritto intendesse comunque impugnare le decisioni del
Consiglio Direttivo, così come nei casi in cui sorgano controversi tra
associati o tra associati e l’associazione, la competenza per decidere in
merito spetterà preferibilmente ad un collegio arbitrale composto di tre
membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti in contesa ed il
terzo indicato dagli arbitri come sopra nominati tra gli esperti in
materia di tiro.
Il
collegio arbitrale, una volta adito da tutte le parti in contesa,
giudicherà come amichevole compositore in via irrituale e le sue
determinazioni saranno definitive ed inappellabili.
Tuttavia,
qualora anche una delle parti in contesa non intendesse avvalersi della
predetta clausola compromissoria, la competenza spetterà l’autorità
giudiziaria ordinaria.
Art. 27
SCIOGLIMENTO – CLAUSOLA FINALE
L’Assemblea straordinaria della Associazione potrà
deliberare l’anticipato scioglimento. In tutti i casi di scioglimento,
verrà nominato dall’Assemblea un liquidatore, che devolverà le attività
residue, dopo aver pagato i debiti sociali, ad altre associazioni
svolgenti atti
Per quanto
non espressamente previsto nel presente statuto, vengono applicate le
norme del Codice civile vigenti in materia di associazioni.
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